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LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) A seguito della entrata in vigore della sopra citata legge di stabilità, dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000). I certificati saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. ciò significa che i certificati di residenza, stato di famiglia, contestuali, certificati residenza e famiglia storico, eccetera sono soggetti in ogni caso all’imposta di bollo  (D.P.R. 642/1972) di € 14,62  più € 0,55 per i diritti di segreteria. Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445). Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che gli Uffici della P.A. e tutti gli Uffici gestori di Pubblici Servizi sono tenuti a recepire l’autocertificazione (con allegata fotocopia del documento di riconoscimento) che ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445), non ha alcun costo e non necessita dell'autenticazione della firma.
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